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Tribunale di Catania, 2 Aprile 2020

Responsabilità dell’amministratore per illegittima prosecuzione dell’attività di impresa

Tribunale di Catania, 2 Aprile 2020
Responsabilità dell’amministratore per illegittima prosecuzione dell’attività di impresa

In presenza di situazioni di illecita prosecuzione dell’attività di impresa e di conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto di singole operazioni non conservative, è possibile procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi. In particolare, in tali casi, è possibile adottare il criterio della differenza dei netti patrimoniali, giacché la “perdita patrimoniale netta” consente di apprezzare in via sintetica ma plausibile l’effettiva diminuzione subita dal patrimonio sociale (dunque il danno per la società e per i creditori) per effetto della ritardata liquidazione.

Ai fini della corretta determinazione del danno, occorre addebitare all’amministratore solo i danni che siano conseguenza immediata e diretta del suo comportamento illecito, con conseguente necessità di eliminare dal suddetto importo tutte quelle voci di bilancio – in termini di costi – presenti anche in una gestione sociale di tipo conservativo.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 02/04/2020
Registro: RG 295 / 2017
Allegato:
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Data: 14/09/2022
Massima a cura di: Alessandro Cinquetti
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