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Tribunale di Bologna, 12 Settembre 2019

Inammissibile la produzione documentale per dimostrare l’erroneità dell’espletata c.t.u.

Tribunale di Bologna, 12 Settembre 2019
Inammissibile la produzione documentale per dimostrare l’erroneità dell’espletata c.t.u.

La produzione documentale, dopo la scadenza dei termini istruttori, al fine di dimostrare l’erroneità della c.t.u. è inammissibile, indipendentemente dal fatto che l’interesse a richiedere il parere prodotto sia sorto solo dopo il deposito della c.t.u. stessa.

La produzione di un documento dopo la scadenza dei termini istruttori, che sono perentori, è ammissibile solo se l’inosservanza del termine è dipesa da circostanze non imputabili alla parte.

L’erroneità di una c.t.u. non giustifica di per sé nuove produzioni, dal momento che la c.t.u. non introduce questioni nuove e non determina nuove esigenze difensive, ma piuttosto valuta le questioni tecniche che emergono dalle esigenze difensive espresse dalle parti; gli eventuali errori della consulenza sono quindi verificabili sulla base del materiale già acquisito senza necessità di ulteriore istruttoria.

Data Sentenza: 12/09/2019
Registro: RG 18515 / 2015
Allegato:
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Data: 02/01/2023
Massima a cura di: Federico Manfredi
Federico Manfredi

Dottore in Giurisprudenza (Università Bocconi) e Dottore in Economia e Amministrazione delle Imprese (Università di Milano-Bicocca) cum laude – Avvocato presso Trifirò & Partners Avvocati - Socio Mensa International

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