Ricerca Sentenze
Tribunale di Milano, 8 Giugno 2021

Violazione di una clausola di prelazione e tutela reale

Tribunale di Milano, 8 Giugno 2021
Violazione di una clausola di prelazione e tutela reale

Alla violazione di una clausola di prelazione statutaria non consegue né la nullità né l’invalidità né l’inefficacia degli atti di cessione né tantomeno la necessità di una “retrocessione” delle quote cedute. Tale violazione è sanzionata con la sola tutela reale consistente nel rendere inefficace l’atto di trasferimento nei confronti della società.
A tal fine, colui che intende agire per ottenere la declaratoria di tale inopponibilità alla società deve provare l’esistenza di un proprio effettivo interesse all’acquisto della partecipazione ceduta, presupposto necessario anche ai fini del ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la determinazione del danno lamentato.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 08/06/2021
Registro: RG 33416 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 02/08/2022
Massima a cura di: Giuseppe Berardini
logo