Il perimetro entro cui è riconosciuto al socio il potere di ricorrere al rimedio impugnatorio di cui all’art. 2388, co. 4, c.c., è confinato alle sole ipotesi in cui sia in discussione un pregiudizio ad un suo diritto soggettivo, esclusi meri interessi, aspettative o altre posizioni soggettive; parimenti è escluso il potere del socio di impugnare la delibera assunta non in conformità alla legge e allo statuto, qualora la stessa non comporti una lesione diretta dei suoi diritti.
Deve escludersi che la natura “ pubblica “ del socio costituisca circostanza che giustifichi una diversa interpretazione dell’art. 2388 c.c., dilatando la categoria dei diritti per ricomprendervi anche le finalità dell’ente.