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Tribunale di Genova, 13 Giugno 2023

In caso di pignoramento di quote di s.r.l. il voto è esercitato dal custode

Tribunale di Genova, 13 Giugno 2023
In caso di pignoramento di quote di s.r.l. il voto è esercitato dal custode

In caso di quota sottoposta a pignoramento, la legittimazione all’esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi spetta al custode per applicazione analogica del combinato disposto degli artt. 2471 bis e 2352 c.c., atteso che sia il pignoramento che il sequestro assolvono ad una funzione conservativa del valore del bene tale per cui la situazione del creditore pignorante è equiparabile a quella del sequestrante. Ne deriva che il mancato avviso di convocazione di un’assemblea al custode rileva come causa di nullità della delibera assembleare assunta ai sensi dell’articolo 2479 ter, co. 3, c.c., dovendosi assimilare l’ipotesi di carenza assoluta di informazione a quella di carenza assoluta di convocazione.

Data Sentenza: 13/06/2023
Registro: RG 8972 / 2021
Allegato:
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Data: 28/02/2024
Massima a cura di: Alberto Fantuzzi
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