La nomina, da parte dell’assemblea, dell’organo amministrativo non presuppone che il precedente sia venuto meno, né è impedita dall’attuale presenza in carica di organo amministrativo ritualmente nominato, né tali circostanze costituiscono condizioni di validità o motivo d’invalidità della successiva delibera di nomina. L’assemblea, cui spettano i poteri di nomina e di revoca ad nutum degli amministratori, può in ogni tempo deliberare la nomina di un organo amministrativo diverso e incompatibile, per struttura oggettiva e/o composizione soggettiva, con quello in carica al momento della deliberazione. La nomina del nuovo organo amministrativo comporta la revoca implicita del precedente, con diritto, quando ne sussistano i presupposti, al risarcimento del danno.
Il termine di otto giorni per la convocazione dell’assemblea dei soci di s.r.l. di cui all’art. 2479 bis c.c. è dilatorio e va calcolato a partire dal momento in cui gli avvisi di convocazione sono stati spediti.