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Tribunale di Ancona, 18 Luglio 2024

Necessaria l’assistenza dell’avvocato nei procedimenti societari in camera di consiglio con più parti

Tribunale di Ancona, 18 Luglio 2024
Necessaria l’assistenza dell’avvocato nei procedimenti societari in camera di consiglio con più parti

Per disposizione legislativa, nei procedimenti in camera di consiglio aventi ad oggetto questioni di natura societaria, che sono resi nei confronti di più parti, si può stare in giudizio solo col ministero del difensore. La disposizione di cui all’art. 25 d.lgs. 5/2003, sebbene sia stata abrogata nel 2009, resta, infatti, valido criterio per accertare in quali procedimenti di volontaria giurisdizione sia o meno necessaria la difesa tecnica ai sensi dell’art. 82 c.p.c.

Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso proposto in proprio (ovvero senza l’assistenza di un difensore) dall’amministratore giudiziario per la nomina di liquidatore ex art. 2487 c.c. di s.r.l. poiché il procedimento è senza dubbio destinato ad incidere sulla sfera di soggetti diversi dal soggetto richiedente che pertanto si pongono come contraddittori del ricorrente.

Data Sentenza: 18/07/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Pompetti
Registro: RVG 2413 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 14/06/2026
Massima a cura di: Alessia Crozzoli
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