Per individuare il contenuto sostanziale della pretesa azionata in giudizio dall’attore, il Giudice deve prendere in esame i fatti materiali (circostanze di fatto – situazione dedotta in giudizio) posti dall’attore alla base delle proprie domande, eccezioni e conclusioni, come indicati nell’atto introduttivo e nei successivi scritti e che, a suo giudizio, hanno leso il suo diritto, non tanto le ragioni giuridiche a fondamento delle pretese. È infatti compito del Giudice individuare correttamente gli effetti giuridici derivanti dai fatti dedotti in causa dall’attore, per questo sono i fatti indicati che rilevano al fine di individuare la vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Nel corso del giudizio, è, pertanto, ammesso precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni nei termini previsti dall’art. 183 c.p.c. (oggi 171-ter c.p.c.), riguardo al petitum ed alla causa petendi, purché le domande, eccezioni e conclusioni così modificate risultino connesse alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per ciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. Si verifica una mutatio tutte le volte in cui nel processo viene introdotto un nuovo tema di indagine o di decisione.