Il principio della responsabilità solidale illimitata dei soci di società di persone per le obbligazioni sociali, desumibile dall’art. 2291 c.c., non si applica nei rapporti tra i soci medesimi, a prescindere dal titolo dell’azione intrapresa contro la società, perché da ritenersi dettato ed operante esclusivamente a tutela degli interessi dei terzi estranei a quest’ultima, avendo così l’ordinamento inteso favorire ed agevolare l’attività di enti, quali le società di persone o le associazioni non riconosciute, dotati di mera soggettività giuridica e di un fondo comune, ma sprovvisti del riconoscimento della personalità giuridica perfetta, prevedendo che, nei confronti dei terzi, per le obbligazioni ad essi imputabili rispondano solidalmente ed illimitatamente tutti i soci o gli associati (o alcuni di loro), sul cui patrimonio personale, pertanto, oltre che sul predetto fondo comune, i primi possono fare affidamento.
Nella società in nome collettivo, così come in quella semplice, la responsabilità solidale e illimitata anche dei soci per le obbligazioni sociali è posta a tutela dei creditori della società e non di quest’ultima, sicché solo i creditori possono agire nei confronti dei soci per il pagamento dei debiti sociali e non anche la società, la quale a tale scopo non può nemmeno invocare la previsione dell’art. 1203, n. 3, cod. civ., in tema di surrogazione, applicabile solo nell’ipotesi di pagamento di un debito altrui.