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Tribunale di Milano, 3 Ottobre 2024, n. 8650/2024

Transazioni pro quota e diritto di regresso tra coobbligati solidali

Tribunale di Milano, 3 Ottobre 2024, n. 8650/2024
Transazioni pro quota e diritto di regresso tra coobbligati solidali

La transazione pro quota o parziale, con la conseguente estinzione del rapporto processuale con il creditore, determina una rinuncia implicita del creditore al regime di solidarietà, con la conseguenza che, in applicazione degli artt. 1313 e 1299 c.c., “se uno degli altri è insolvente, la sua parte di debito è ripartita per contributo tra tutti i condebitori, compreso quello che era stato liberato dalla solidarietà”. Pertanto, il transigente rimane esposto, nei rapporti interni con i condebitori, all’applicazione dell’art. 1313 c.c. in quanto la transazione pro quota comporta lo scioglimento del vincolo solidale nei rapporti tra creditore e beneficiario e non nei rapporti con gli altri condebitori solidali, con conseguente diritto del condebitore solidale, che ha versato una somma in eccesso rispetto alla propria quota, ad esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato transigente e beneficiario della rinuncia.

 

Data Sentenza: 03/10/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Silvia Giani
Registro: RG 6686 / 2024
Allegato:
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Data: 28/12/2025
Massima a cura di: Luca Barbari
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