La decisione dell’assemblea dei soci di una società per azioni di destinare gli utili d’esercizio a riserva straordinaria, anziché distribuirli, rientra nel legittimo esercizio del potere discrezionale riconosciuto dalla legge alla maggioranza assembleare. Tale scelta è censurabile solo se è frutto di iniziative dei soci di maggioranza volte ad acquisire indebiti vantaggi a danno degli altri soci; se è volta intenzionalmente a perseguire un obiettivo contrario all’interesse sociale, o se è finalizzata a ledere la posizione degli altri soci, violando il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.
Spetta al socio di minoranza che impugna la delibera l’onere di provare che la decisione di non distribuire gli utili abbia ingiustificatamente sacrificato la sua legittima aspettativa a percepire la remunerazione del proprio investimento.
La destinazione degli utili a riserva, incrementando il patrimonio netto della società, accresce il valore di liquidazione o di scambio di tutte le partecipazioni sociali, incluse quelle di minoranza. Pertanto, in assenza di prove concrete di un pregiudizio o di una condotta dolosa preordinata dei soci di maggioranza, tale scelta non è sindacabile dall’autorità giudiziaria, rientrando nella discrezionalità imprenditoriale dell’assemblea.