Nel giudizio di contraffazione brevettuale, deve tenersi conto dell’interpretazione del titolo, dovendosi adottare criteri uniformi ed omogenei per la valutazione della contraffazione e della validità del brevetto.
La valutazione di interferenza non è automaticamente esclusa allorché una modesta variante incida su un elemento della rivendicazione che non abbia importanza centrale nell’economia dell’idea inventiva (eliminandolo o sostituendolo in una diversa soluzione espressiva della stessa idea fondamentale) o allorché il prodotto ritenuto in contraffazione per equivalenti assolva alla stessa funzione del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via e pervenendo allo stesso risultato o ancora quando la soluzione sostitutiva adottata dal contraffattore rispetto alla soluzione brevettata appaia ovvia e non originale, tenuto conto, quale parametro di valutazione, delle conoscenze medie del tecnico di settore.