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Tribunale di Genova, 31 Ottobre 2022, n. 3108/2022

Invalidità delle delibere assembleari

Tribunale di Genova, 31 Ottobre 2022, n. 3108/2022
Invalidità delle delibere assembleari

L’inesistenza di una delibera assemblea, non trovando specifico fondamento in alcuna disposizione di legge, può essere individuata, senza incorrere in alcun arbitrio interpretativo, soltanto qualora l’incompletezza della fattispecie sia così grave da escluderne la riconducibilità ad un determinato tipo legale. Una norma giuridica, infatti, non può sanzionare direttamente l’inesistenza in quanto la norma per essere applicabile presuppone che una fattispecie esiste, per quanto viziata.
In tema di invalidità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell’annullabilità. La nullità è limitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell’oggetto che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l’interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, comporta la mera annullabilità della delibera.
Il socio che deliberatamente decide di non partecipare ad un assemblea nell’ambito della quale il proprio voto avrebbe avuto un peso dirimente ai fini della deliberazione o, nonostante la legittimazione a chiedere l’annullamento della delibera, non abbia ritualmente impugnato quest’ultima, non è ammesso alla tutela risarcitoria, sia per violazione dell’art. 1227 c.c., che esclude il diritto al risarcimento dei danni che il danneggiato avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza, sia in ragione del divieto di venire contra factum proprium, sia, infine, per contrarietà ai canoni di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. pacificamente applicabili anche all’esecuzione del contratto sociale.

Data Sentenza: 31/10/2022
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Francesca Lippi
Registro: RG 9342 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 13/05/2025
Massima a cura di: Fabrizio Marchetti
Fabrizio Marchetti

Avvocato in Udine e Pordenone. Ha conseguito a pieni voti la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Udine. Ha svolto attività di consulente legale esterno in favore di una società per azioni friulana appartenente ad una holding internazionale. All’attività professionale rivolta principalmente alle imprese nei settori del diritto civile e commerciale, ha affiancato un percorso di specializzazione conseguendo con il massimo dei voti il Master in Diritto Penale dell’Impresa presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e il Master in Giurista Internazionale d'Impresa presso l'Università degli Studi di Padova. Ha inoltre conseguito con il massimo dei voti i corsi di perfezionamento in Gestione della Crisi d'Impresa presso l'Università degli Studi di Firenze e in Responsabilità da reato degli enti e compliance aziendale presso l'Università degli Studi di Milano. Collabora con Giurisprudenza delle Imprese dal 2021.

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