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Tribunale di Venezia, 28 Novembre 2024

Portata della tutela autorale ed elementi distintivi del plagio e della contraffazione. Il caso dell’Elfo di Babbo Natale.

Tribunale di Venezia, 28 Novembre 2024
Portata della tutela autorale ed elementi distintivi del plagio e della contraffazione. Il caso dell’Elfo di Babbo Natale.

Per poter addivenire ad un giudizio di plagio ovvero di contraffazione occorre necessariamente verificare, in via preliminare, se l’opera rispetto alla quale parte ricorrente lamenta la violazione dei diritti d’autore presenti i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità. Il diritto d’autore tutela, infatti, la forma, espressione della soggettività con cui un’opera si manifesta, la quale, per poter ricevere tutela, deve essere dotata di creatività suscettibile di rappresentazione nel mondo esteriore. Il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l’art. 1 l.d.a., non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta e non attiene all’idea in sé, ma si riferisce alla personale e individuale espressione di un’oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell’art. 1 l.d.a. Il diritto d’autore non tutela, dunque, l’idea in sé, ma la forma della sua espressione, con il risultato che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che nonostante ciò sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione.

Il plagio si realizza con l’attività di riproduzione – si parla perciò di «appropriazione» – totale o parziale degli elementi creativi di un’opera altrui, così da ricalcare in modo «parassitario» quanto da altri ideato e quindi espresso in una forma determinata e identificabile mentre la contraffazione consiste nella riproduzione dell’opera prima con differenze di mero dettaglio, come tali scevre di apporto creativo, e dirette solo a nascondere la contraffazione. Occorre quindi distinguere fra contraffazione di un’opera e suo plagio, a seconda che venga leso il diritto patrimoniale dell’autore, ovvero il suo diritto alla paternità, sussistendo il cosiddetto plagio-contraffazione allorquando l’opera venga illecitamente riprodotta (con o senza modifiche) ed al tempo stesso attribuita ad un soggetto diverso dal vero autore.

Data Sentenza: 28/11/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro: RG 11527 / 2024
Allegato:
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Data: 06/01/2026
Massima a cura di: Sofia Scati
Sofia Scati

Laureata a pieni voti presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma ha subito intrapreso la propria formazione nel campo del diritto industriale presso uno studio legale specializzato. Lavora attualmente all'Ufficio per il Processo della Sezione Imprese del Tribunale di Bologna.

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