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Tribunale di Venezia, 19 Agosto 2024, n. 2457/2024

Nomina del liquidatore giudiziale: necessaria la previa dichiarazione di scioglimento della società

Tribunale di Venezia, 19 Agosto 2024, n. 2457/2024
Nomina del liquidatore giudiziale: necessaria la previa dichiarazione di scioglimento della società

Nel procedimento volto alla nomina del liquidatore giudiziale ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c., è inammissibile il ricorso del socio volto a sollecitare l’intervento del Tribunale in assenza di una previa dichiarazione di scioglimento della società. Il potere suppletivo dell’autorità giudiziaria in materia di nomina di liquidatori presuppone necessariamente l’accertamento di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484, nn. 1-5, c.c., da compiersi nel rispetto delle forme previste dall’art. 2480 c.c.

L’intervento giudiziale non può supplire alla mera inerzia degli organi sociali quando la società abbia deliberato volontariamente la propria liquidazione, salvo che il ricorrente deduca l’esistenza di una causa di scioglimento legale e l’omissione degli adempimenti conseguenti da parte degli amministratori.

[nella specie, la delibera assembleare di messa in liquidazione, adottata in forma non notarile, è stata ritenuta improduttiva di effetti giuridici, escludendo la possibilità di un intervento sostitutivo del Tribunale]

Data Sentenza: 19/08/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Chiara Campagner
Registro: RG 1282 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 08/03/2025
Massima a cura di: Fabiano Belluzzi
Fabiano Belluzzi

Abilitato all'esercizio della professione forense e specializzato in diritto societario, fusioni e acquisizioni. LL.M candidate.

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