Tribunale di Genova, 7 Luglio 2023
La revoca del provvedimento cautelare in un giudizio di contraffazione di brevetto
In un giudizio di contraffazione di brevetto, la revoca di un provvedimento cautelare, ai sensi dell’art. 669-decies c.p.c., “processualmente definitivo” può avvenire soltanto qualora emerga un “fatto nuovo”, diverso dal decorso del tempo, e rilevante, sotto il profilo del periculum in mora o del fumus boni iuris, ai fini della rinnovazione dello stesso giudizio cautelare. In tal caso l’esito di una prova, in quanto mero fatto processuale e non fatto storico, potrebbe apportare un nuovo elemento di giudizio, ma alla sola condizione che il dato rilevato risulti in sé pacifico e si sottragga, perciò, alla necessità di una valutazione da parte del giudice.
Cristina Fucilitti
Laureata con la votazione di 110/110 cum laude e menzione di stampa, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino, con una tesi dal titolo “La tutela del diritto d’autore online: il ruolo delle autorità amministrative”.
Appassionata delle tematiche della proprietà intellettuale e del diritto delle nuove tecnologie, ha frequentato, a Ginevra, la WIPO Academy Summer Schools on Intellectual Property Law, organizzata in collaborazione con l’Università di Ginevra, e la Summer School su “AI and Law”, a Firenze, organizzata dall’ EUI (European University Institute).
Ha collaborato nella redazione di note sentenze con le riviste giuridiche Giurisprudenza Commerciale e Giurisprudenza Italiana.
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