L’utilizzo di una parola identica ad un marchio altrui come keyword, al fine di ottenere un determinato posizionamento del proprio annuncio nei risultati di una ricerca web, senza il consenso del legittimo titolare, per prodotti o servizi identici a quelli per i quali detto marchio è stato registrato, non determina il pericolo di violazione della cd. “funzione distintiva” dello stesso se l’annuncio, oltre a non presentare alcun visibile riferimento al marchio in questione, viene presentato con la segnalazione “ann.” o “annuncio” (pubblicitario), allo scopo di distinguerlo dai risultati “naturali” della ricerca stessa.
Dal momento che gli utenti di Internet, interessati ai prodotti forniti da una data impresa titolare del marchio registrato, devono essere considerati come “mediamente informati e ragionevolmente attenti”, nel caso in cui gli stessi non ravvisino delle difficoltà a percepire i servizi offerti dalle due imprese concorrenti come distinti ed indipendenti, non potrà, inoltre, ritenersi sussistente una violazione della cd. “funzione di indicazione d’origine” del marchio.
Va, infine, escluso che la presenza nell’URL (Uniform Resource Locator), cioè nella sequenza di caratteri che identifica l’indirizzo web di un determinato contenuto, di una parola identica al marchio registrato sia idonea ad indurre l’utente a ritenere erroneamente che il sito pubblicizzato sia riferibile all’impresa, legittima titolare del medesimo. Infatti la stringa URL (prevalentemente costituita da decine di caratteri privi di significato descrittivo) non è normalmente oggetto di alcuna attenzione da parte dell’utenza, che si concentra primariamente sui risultati della propria ricerca (cioè sull’elenco di “siti” selezionati dal motore di ricerca sulla base delle parole digitate dallo stesso utente nell’apposita barra).