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Tribunale di Milano, 6 Febbraio 2025, n. 1195/2025

Sulla ripetizione dell’indebito

Tribunale di Milano, 6 Febbraio 2025, n. 1195/2025
Sulla ripetizione dell’indebito

L’art. 2033 c.c. riconosce in capo a chi abbia effettuato un pagamento non dovuto il diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre agli interessi, decorrenti, rispettivamente, dal giorno del pagamento, se chi ha ricevuto l’indebito era in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se era in buona fede. Tale norma rinviene la propria ratio nel principio per cui, nel nostro ordinamento, ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da giusta causa. Ne consegue che l’inesistenza originaria del titolo del pagamento ovvero il suo venir meno consentono la ripetizione di quanto corrisposto, poiché, diversamente, l’accipiens otterrebbe un arricchimento ingiustificato. Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi che l’azione di ripetizione di indebito, prevista dall’art 2033 cod. civ., abbia per suo fondamento l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 06/02/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Nicola Fascilla
Registro: RG 13874 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/03/2025
Massima a cura di: Arturo Noviello
Arturo Noviello

Laureato a Napoli. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano. Master in Diritto e Impresa e in Diritto della Proprietà Intellettuale. Avvocato presso Fieldfisher. Specializzato in contenziosi e arbitrati in materia civile, commerciale e societaria.

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