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Tribunale di Venezia, n. 3387/2024

Violazione di segreti commerciali e ipotesi di concorrenza sleale parassitaria

Tribunale di Venezia, 1 Gennaio 1970, n. 3387/2024
Violazione di segreti commerciali e ipotesi di concorrenza sleale parassitaria

La mera imitazione degli aspetti esteriori, palesi agli operatori di mercato, non implica prova alcuna dell’impiego, nella realizzazione, di informazioni segrete o riservate, le quali devono necessariamente attenere ad aspetti nascosti del prodotto; salvo che, per la estrema complessità anche dell’aspetto esteriore, la imitazione non implichi con alta probabilità l’impiego i disegni originali con relative quote e tolleranze, prospettiva che pare del tutto estranea al caso in esame; o salvo che per qualche ragione la imitazione dell’esteriore non implichi necessariamente la conoscenza di informazioni riguardanti l’interno del prodotto.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall’art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente, mediante l’imitazione non tanto dei prodotti, quanto piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, in un contesto temporale prossimo alla ideazione dell’opera, in quanto effettuata a breve distanza di tempo da ogni singola iniziativa del concorrente (nella concorrenza parassitaria diacronica) o dall’ultima e più significativa di esse (in quella sincronica), vale a dire prima che questa diventi patrimonio comune di tutti gli operatori del settore.

La concorrenza sleale parassitaria, ricompresa fra le ipotesi previste dall’art. 2598, n. 3, c.c., consiste in un continuo e sistematico operare sulle orme dell’imprenditore concorrente attraverso l’imitazione non tanto dei prodotti ma piuttosto di rilevanti iniziative imprenditoriali di quest’ultimo, mediante comportamenti idonei a danneggiare l’altrui azienda con ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale; essa si riferisce a mezzi diversi e distinti da quelli relativi ai casi tipici di cui ai precedenti nn. 1 e 2 della medesima disposizione, sicché, ove si sia correttamente escluso nell’elemento dell’imitazione servile dei prodotti altrui il centro dell’attività imitativa (requisito pertinente alla sola fattispecie di concorrenza sleale prevista dal n. 1 dello stesso art. 2598 c.c.), debbono essere indicate le attività del concorrente sistematicamente e durevolmente plagiate, con l’adozione e lo sfruttamento, più o meno integrale ed immediato, di ogni sua iniziativa, studio o ricerca, contrari alle regole della correttezza professionale.

 

Data Sentenza: 01/01/1970
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro: RG 8498 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/11/2025
Massima a cura di: Vittorio Vinci
Vittorio Vinci

L'avv. Vinci lavora presso lo studio legale "Jacobacci & Associati" ed è specializzato nella risoluzione di controversie giudiziali e stragiudiziali in materia di proprietà industriale ed intellettuale occupandosi prevalentemente della tutela di marchi, brevetti, design, know-how, nomi a dominio, software, diritto d’autore e concorrenza sleale. Si occupa anche di contrattualistica internazionale nonché di mappatura e due diligence di beni immateriali. Nel 2020 ha conseguito la laurea in giurisprudenza cum laude presso l’Università degli Studi di Torino, con una tesi in diritto industriale (Relatore: Prof. Avv. M. Ricolfi).

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