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Tribunale di Firenze, 20 Dicembre 2024, n. 4105/2024

Preuso di patronimico e denominazione sociale

Tribunale di Firenze, 20 Dicembre 2024, n. 4105/2024
Preuso di patronimico e denominazione sociale

Per invocare il preuso di un marchio, il preutente deve allegare e provare l’utilizzo del marchio non come denominazione, identificativa della persona giuridica, ma come marchio, identificativo dei servizi offerti.

Non è sufficiente l’inserimento di un patronimico all’interno della denominazione, posto che ciò non implica necessariamente che quel nome costituisca proprio il segno con il quale sono proposti i servizi resi.

Peraltro, pur tenendo fermo il principio di tendenziale unitarietà dei segni distintivi, che è proprio dei marchi registrati, con riferimento all’uso di fatto dei segni distintivi va affermata la regola della loro distinta articolazione; quindi, è possibile (in astratto) che un soggetto abbia preusato un segno nella denominazione sociale, senza però aver fatto uso dello stesso segno in funzione di marchio, per contraddistinguere prodotti o servizi forniti.

L’uso di un nome proprio come denominazione sociale non è necessariamente precluso dalla precedente registrazione di un marchio che lo contiene; occorre, però, che tale utilizzo, ai sensi dell’art. 21 CPI, abbia funzione descrittiva dell’attività e non anche distintiva dei servizi offerti e sia conforme alla correttezza professionale e giustificato, in un ambito strettamente delimitato, dalla sussistenza di una reale esigenza descrittiva inerente all’attività.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 20/12/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro: RG 10898 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/02/2026
Massima a cura di: Gabriele Cartella
Gabriele Cartella

Avvocato presso Studio Cartella - Manzoni. Arbitro risoluzione dispute domini .it e mediatore civile e commerciale. Responsabile gruppo di studio IP di AGAM e membro della Commissione Innovazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

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