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Tribunale di Venezia, 29 Novembre 2024

Il requisito del fumus boni iuris nel procedimento di descrizione

Tribunale di Venezia, 29 Novembre 2024
Il requisito del fumus boni iuris nel procedimento di descrizione

Il procedimento della descrizione è finalizzato a reperire e conservare la prova della violazione e della sua entità in vista del futuro giudizio di merito. Il requisito del fumus boni juris che deve essere valutato dal Giudice ai fini dell’emissione della misura cautelare, deve riguardare, in via diretta, il diritto processuale alla prova, mentre sono, in via indiretta, il diritto sostanziale di cui si invoca la tutela. Ai fini della descrizione, dunque, il fumus “è sicuramente affievolito rispetto al fumus richiesto per la concessione delle altre misure cautelari, quali il sequestro e l’inibitoria, esaurendosi nella ragionevolezza della richiesta o nella non pretestuosità della domanda”. Deve ritenersi, quindi, sufficiente ai fini della concessione della misura della descrizione una sufficiente prova dell’esistenza della privativa o del diritto d’autore, oltre che la prova di elementi da cui si possa ritenere sussistente un ragionevole sospetto della violazione di cui si voglia acquisire la prova con la descrizione.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 29/11/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro: RG 13520 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/01/2026
Massima a cura di: Luca Sandri
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