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Tribunale di Milano, n. 9490/2024

Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale

Tribunale di Milano, 1 Gennaio 1970, n. 9490/2024
Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale

Il giudice è tenuto a dichiarare la cessazione della materia del contendere ogni qualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento, ovvero della sopravvenuta caducazione, della situazione sostanziale oggetto della controversia e rassegnino conclusioni conformi. Esclusi i casi di compensazione, le spese di giudizio sono liquidate sulla base di quello che sarebbe stato l’esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta, apprezzato secondo una delibazione sommaria del merito della pretesa. (Nel caso di specie il Tribunale ha accertato che l’azione di classe era stata proposta dal ricorrente a tutela di diritti omogenei aventi ad oggetto la restituzione di importi illegittimamente addebitati ad una pluralità di clienti, portatori di situazioni giuridiche soggettive che traevano origine dalla medesima reiterata condotta illecita ascritta alla resistente e di pretese restitutorie omogenee sotto il profilo dell’an, differenziandosi soltanto nell’ammontare degli importi addebitati).

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 01/01/1970
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Vincenzo Carnì
Registro: RG 21789 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 16/02/2026
Massima a cura di: Angela Zampetti
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