Qualora il debitore abbia pagato la sorte capitale dopo il deposito del ricorso monitorio ma prima dell’emissione del decreto ingiuntivo, e il creditore abbia notificato il decreto chiedendo soltanto il pagamento delle spese e dei compensi della fase monitoria, la debenza di tali spese va valutata con riguardo alla legittimità del ricorso al momento del suo deposito; se a quella data il credito era certo, liquido ed esigibile, le spese della fase monitoria sono dovute, e il decreto, pur revocato, costituisce titolo per il loro pagamento.