L’art. 2261 c.c. non prevede un rimedio cautelare tipico, bensì sancisce, sul piano sostanziale, il diritto del socio di società semplice, che non partecipa all’amministrazione, di avere notizie sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno; pertanto, tale diritto è suscettibile di essere tutelato in via d’urgenza ai sensi dell’art. 700 cpc in presenza del requisito dell’urgenza e del pericolo nel ritardo oltre che in via ordinaria nell’ambito della causa di merito.
L’art. 2261 c.c. riconosce al socio non amministratore due tipi di poteri di controllo, ossia, da un lato, il diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, esercitabile in qualunque momento, anche durante l’esercizio sociale, attraverso la richiesta di informazioni e notizie sullo svolgimento dell’attività sociale e la richiesta di consultare i documenti relativi all’amministrazione e, dall’altro lato, il diritto al rendiconto degli affari sociali. Il diritto del socio non amministratore di una società semplice assume una portata assai ampia, in ragione del carattere illimitato della responsabilità dei soci, ed è posto a tutela dell’interesse dei soci non amministratori sia al corretto impiego delle risorse apportate a titolo di conferimento sia al generale andamento della gestione, proprio in ragione del fatto che essi possono essere chiamati a rispondere illimitatamente dei debiti sociali. Un limite all’esercizio del diritto va ravvisato rispetto a quelle richieste che abbiano carattere abusivo, nel caso in cui i diritti ispettivi siano esercitati in mala fede per scopi contrari all’interesse della società e dei soci.