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Tribunale di Venezia, 27 Febbraio 2026

Responsabilità dell’amministratore per omessi versamenti fiscali e pagamenti preferenziali in dissesto

Tribunale di Venezia, 27 Febbraio 2026
Responsabilità dell’amministratore per omessi versamenti fiscali e pagamenti preferenziali in dissesto

L’addebito relativo al mancato adempimento dell’obbligazione di legge di pagamento di imposte e tributi, con conseguente aggravio del passivo della società, fonda l’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 255 CCII; detta azione, alla stregua di quella di cui all’art. 147 l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, la prima avente natura contrattuale e la seconda natura extracontrattuale. Tali azioni, anche se esercitate cumulativamente, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell’onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.

L’inadempimento degli obblighi fiscali da parte dell’amministratore della società in bonis lo espone a responsabilità verso la società per il carico sanzionatorio derivante dalle violazioni riscontrate in sede di accertamento tributario, non potendo in tal caso l’amministratore invocare il principio dell’insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), che non copre gli illeciti, tributari o meno, trattandosi di regola non invocabile in presenza di una valutazione di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell’iniziativa economica e, dunque, tanto meno in presenza di inequivoche violazioni di legge, come nel caso di violazione di norme tributarie.

Il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori, giacché la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falcidia, sottolineando come, anche dal punto di vista strettamente contabile, il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporti per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall’inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori. Integra, pertanto, condotta di mala gestio, lesiva della par condicio creditorum, il pagamento preferenziale di taluni creditori; il danno che da tale condotta deriva è il cd. danno da maggior falcidia dei crediti ammessi ed è pari alla differenza tra quanto il creditore ha acquisito a titolo di pagamento e quanto avrebbe acquisito in moneta concorsuale, tale essendo l’ammontare della somma che, in mancanza di pagamento, sarebbe stata ripartita, secondo le relative regole, tra tutti gli altri creditori.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 27/02/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro: RG 24084 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 13/10/2026
Massima a cura di: Chiara Pini
Chiara Pini

Sono un avvocato del Foro di Milano iscritto all'albo dal 2020, mi occupo di contenzioso civile, commerciale e societario (materia, quest'ultima che ho approfondito nell'ambito di un master) e di contrattualistica d'impresa ad ampio spettro (anche in ambito Information Technology); svolgo, inoltre attività, di pareristica e di consulenza stragiudiziale in tali ambiti. Mentre oggi presto lavoro per lo più a favore di società, in passato, ho assistito in via prevalente clientela di tipo istituzionale in ambito bancario e finanziario (i.e. factoring) e concorsuale, con occasionali esperienze nel restructuring e nelle due diligence di crediti nel contesto di operazioni di cartolarizzazione.

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