Il diritto di sincronizzazione consiste nella facoltà di abbinare o di associare un brano musicale o un fonogramma ad una sequenza di immagini creando un’opera audiovisiva. La sincronizzazione è, dunque, un atto complesso che permette il riadattamento e la manipolazione dell’opera musicale, che porta alla creazione di un prodotto nuovo e diverso e le attività di cui la sincronizzazione necessita sono riconducibili a diritti esclusivamente riservati all’autore/editore.
In tema di diritto d’autore, la violazione del diritto d’esclusiva che spetta al suo titolare costituisce danno in re ipsa, senza che incomba al danneggiato altra prova del lucro cessante che quella della sua estensione, a meno che l’autore della violazione fornisca la dimostrazione dell’insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili, e tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria con il criterio del prezzo del consenso di cui alla L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 158, comma 2, terzo periodo, che costituisce la soglia minima di ristoro.