L’accertamento della nullità (o, in subordine, annullabilità) di delibere assembleari per omessa convocazione presuppone a monte la titolarità in capo al ricorrente della qualità di socio, atteso che la convocazione all’assemblea costituisce un diritto del socio, non potendosi ritenere destinatario dell’avviso di convocazione, ai sensi dell’art. 2366 c.c., un soggetto che non rivesta tale qualità.