Se è pur vero che per quanto riguarda il profilo del fumus boni iuris non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente, in base ad un giudizio necessariamente sommario e prognostico, la probabile fondatezza della pretesa creditoria e che essa sia almeno approssimativamente determinabile nel quantum, in ragione della necessaria commisurazione del valore dei beni da assoggettare a sequestro, la misura cautelare richiesta non può essere, tuttavia, concessa ove il credito risarcitorio sia meramente ipotetico ed eventuale.