In difetto di un accertamento sulla inefficacia delle delibere, esse si presumono valide ed efficaci per esigenze di certezza dei rapporti giuridici. L’annullabilità di una delibera di aumento del capitale sociale, laddove non ne sia stata disposta la sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 2378, terzo comma, cod. civ., non incide – ancorché ne possa derivare una modifica della composizione della maggioranza allorquando non sia stata seguita dall’integrale esercizio del diritto di opzione da parte dei vecchi soci – sulla validità delle successive deliberazioni adottate con la nuova maggioranza, poiché l’omessa adozione del provvedimento di sospensione rende legittimi gli atti esecutivi della prima deliberazione, resistendo, peraltro, tale legittimità anche al sopravvenire del suo annullamento, la cui efficacia, sebbene in linea di principio retroattiva, è pur sempre regolata dalla legge ed operante nei soli limiti da essa sanciti, tanto rivelandosi affatto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali.
La perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale lascia permanere la legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex artt. 2447 o 2482 c.c. e ad agire a titolo risarcitorio nei confronti della società per conseguire il ristoro del danno patito a causa dell’illegittima deliberazione, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltreché in contrato con l’art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’istante assume essere “contra legem” e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. Peraltro, fino all’annullamento della delibera assembleare di esclusione, non residuano in capo al socio escluso ulteriori e diversi poteri che presuppongano la qualità di socio, come quello di agire per l’ispezione dell’amministrazione della società ai sensi dell’art. 2409 c.c.