Nelle società a responsabilità limitata, qualora, nel corso del giudizio, la delibera assembleare impugnata venga sostituita da una nuova deliberazione dotata di autonoma efficacia – ancorché viziata – che non sia stata a sua volta tempestivamente impugnata in via principale, sopravviene, in capo all’impugnante, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. L’eventuale accoglimento della domanda non potrebbe infatti garantire all’impugnante un risultato utile, ovvero il conseguimento di alcun bene della vita.
L’interesse ad agire rappresenta una condizione dell’azione che deve sussistere per tutta la durata del processo; la sua eventuale carenza sopravvenuta deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
I vizi di natura procedimentale delle delibere assembleari delle S.r.l. – come la fissazione del medesimo giorno per la prima e la seconda convocazione dell’assemblea dei soci – devono essere impugnati, a pena di decadenza, entro 90 giorni ai sensi dell’art. 2479ter, comma 1, c.c., non rientrando tra le ipotesi di nullità previste dal comma 3 del medesimo articolo.
Nel caso di impugnazione di delibera assembleare, non sussiste automaticamente un conflitto di interessi tra la società e il suo legale rappresentante tale da giustificare la nomina di un curatore speciale; la legittimazione processuale permane quindi in capo all’organo gestorio.