Ancorché in materia di cessione di partecipazioni sociali sia principio consolidato quello per cui la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta, ciò non toglie che la consistenza patrimoniale della società -che non attiene all’oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti- possa venire in rilievo ove, in relazione ad essa, siano state previste esplicite garanzie contrattuali.