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Tribunale di Catanzaro, 13 Dicembre 2024

Efficacia dell’ordinanza cautelare e pendenza della domanda di arbitrato

Tribunale di Catanzaro, 13 Dicembre 2024
Efficacia dell’ordinanza cautelare e pendenza della domanda di arbitrato

La tempestiva riassunzione della domanda di nomina dell’arbitro davanti al giudice territorialmente competente, comportando la pendenza del procedimento arbitrale, non determina la perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare che ante causam sia stata emessa a seguito del ricorso ex art. 669-quinques c.p.c.

La regola della translatio iudicii prevista dall’art. 50 c.p.c si applica analogicamente al provvedimento di diniego di nomina dell’arbitro dettato da incompetenza territoriale, dovendosi ravvisare evidenti esigenze di salvaguardare appieno gli effetti sostanziali e processuali della domanda di arbitrato pendente nelle more del procedimento di nomina giudiziaria.

La mancata conoscenza da parte dei ricorrenti, al momento del deposito dell’istanza di inefficacia dell’ordinanza cautelare ex art. 669-novies c.p.c., della riassunzione del procedimento di nomina dell’arbitro dinanzi al Tribunale dichiarato competente è circostanza che deve essere tenuta in considerazione ai fini della compensazione delle spese di lite.

Data Sentenza: 13/12/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Carmen Ranieli
Registro: RG 3146 / 2024
Allegato:
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Data: 22/06/2025
Massima a cura di: Mariavittoria Garofalo
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