Nelle società di persone composte da due soli soci, l’esclusione di uno di essi deve essere pronunciata dal Tribunale, il quale può intervenire anche in via cautelare. Presupposto dell’esclusione è che il socio sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto (art. 2286 c.c.). A tal fine, possono essere certamente valorizzati anche i comportamenti che il socio tiene quale amministratore, che devono però essere valutati con maggior rigore rispetto a quanto richiesto dall’art. 2259 c.c. per la mera revoca della facoltà di amministrare.