Nel procedimento ex art. 2409 c.c., l’intervento dell’autorità giudiziaria è ammissibile solo in presenza di gravi irregolarità gestionali concretamente riferibili a violazioni di doveri di legge o statutari degli amministratori, idonee ad arrecare danno alla società. Non può, invece, fondarsi su meri sospetti generici, su questioni attinenti alla convenienza o all’opportunità delle scelte imprenditoriali, né su condotte già sottoposte a verifiche ispettive o penali che non abbiano evidenziato irregolarità.