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Tribunale di Venezia, 22 Maggio 2025, n. 2557/2025

Il concetto di “violenza” per l’annullabilità del contratto di cessione di partecipazioni sociali

Tribunale di Venezia, 22 Maggio 2025, n. 2557/2025
Il concetto di “violenza” per l’annullabilità del contratto di cessione di partecipazioni sociali

Rispetto alla richiesta di risarcimento del danno da annullabilità per violenza di un contratto di trasferimento di partecipazioni sociali, nel concetto di violenza, per come definitiva dall’art. 1435 c.c., non è possibile ricomprendere la condotta dell’istituto di credito che subordina la concessione di un finanziamento alla stipulazione del detto contratto di trasferimento di partecipazioni sociali [nel caso di specie, avente ad oggetto azioni della stessa Banca mutuante]. Considerato che, da un lato, la banca gode di ampia discrezionalità nella concessione di una linea di credito, e, dall’altro, il potenziale soggetto finanziato non può vantare alcun diritto alla concessione di un finanziamento, non è possibile ritenere che la prospettazione di non erogare il finanziamento sia un “male ingiusto”. Inoltre, il concetto di “violenza” presuppone comunque una costrizione, nel senso che il soggetto che la subisce deve trovarsi di fronte all’alternativa tra subire il male ingiusto e stipulare il contratto [il Tribunale, nel caso di specie, sottolinea anche che il soggetto mutuatario ben poteva rifiutarsi di sottoscrivere il contratto di acquisto delle azioni e rivolgersi ad un altro istituto di credito per ottenere il finanziamento, che, con buona probabilità sarebbe stato concesso].

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 22/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro: RG 6312 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 31/12/2025
Massima a cura di: Luigi També
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