Il diritto di informazione e consultazione del socio di s.r.l. ex art. 2476, co. 2 c.c., diritto dal carattere strumentale e propedeutico, ha natura di diritto potestativo e, per essere esercitato, richiede esclusivamente il possesso della qualifica di socio non amministratore. Esso deve svolgersi nel rispetto di alcuni limiti, segnatamente nell’osservanza del principio di buona fede e correttezza e nel rispetto degli obblighi collaborativi che devono caratterizzare i rapporti sociali. Il diritto di informazione può essere fatto valere dal singolo socio non amministratore in ogni momento, anche nella fase liquidatoria, al fine di soddisfare il suo concreto interesse al buon funzionamento dell’attività gestoria e ad avere contezza dell’andamento societario, così permettendo al socio di determinarsi con cognizione di causa in merito al successivo esercizio di altri diritti sociali e facoltà lui spettanti (ad esempio, il diritto di voto o l’eventuale esperimento di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori).
La volontà di disinvestimento eventualmente manifestata dal socio non collide con l’interesse sociale, avendo diritto il socio di avere piena contezza della situazione economico-finanziaria della società, anche al fine di determinare il valore della propria partecipazione in vista della cessione della stessa o dell’esercizio del diritto di recesso.