L’istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci (disciplinato dall’art. 2467 cod. civ.) è incompatibile con quello della compensazione in sede fallimentare ex art. 56 legge fall. Ciò in quanto il credito postergato deve essere “trattato” – nella sede satisfattoria fallimentare – solo dopo che tutti gli altri crediti concorsuali siano soddisfatti; tale credito non risulta pertanto “comparabile”, ai fini dell’applicazione della compensazione ex art. 56 legge fall., con altro controcredito. Diversamente opinando, dovrebbe ammettersi una sostanziale neutralizzazione del precetto normativo contenuto nell’art. 2467 cod. civ. proprio nell’ambito temporale del manifestarsi degli effetti della crisi d’impresa, che costituisce, invece, il suo terreno di elezione e di applicazione prevalente.
Ammettere la compensazione del credito postergato in sede fallimentare significherebbe vanificare la tutela effettiva dei creditori sociali che l’art. 2467 cod. civ. mira a salvaguardare. La compensazione di un credito postergato ex art. 2467 cod. civ. nei confronti del debitore dichiarato fallito, con un controcredito vantato da quest’ultimo, comporterebbe infatti una evidente riduzione dell’attivo destinato alla soddisfazione degli altri creditori, che è proprio l’effetto che la disciplina della postergazione intende scongiurare. Invero, la postergazione protegge interessi di tutela preventiva dei creditori sociali che trascendono l’interesse dei soci e che da quest’ultimi non sono disponibili