Qualora si stipuli un contratto per la concessione dei diritti di sfruttamento economico di talune opere musicali, ove sia previsto che in tale concessione rientra anche “la facoltà di pubblicare le opere nei modi e nelle forme che il Concessionario potrà scegliere”, costituisce allora violazione di tale contratto il comportamento del contraente che – tramite le segnalazioni inviate alle piattaforme informatiche ove vengono diffuse tali opere musicali – conduca alla sospensione di tale pubblicazione in rete.