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Tribunale di Bologna, 21 Giugno 2024, n. 1838/2024

Società in accomandita semplice: l’azione per la tutela del patrimonio sociale spetta alla società

Tribunale di Bologna, 21 Giugno 2024, n. 1838/2024
Società in accomandita semplice: l’azione per la tutela del patrimonio sociale spetta alla società

In tema di società in accomandita semplice, la società e non i soci devono attivarsi per la tutela del patrimonio sociale contro atti provenienti da (e diretti a) terzi. L’interesse del socio (accomandante) al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell’ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, ivi compresa la possibilità di insorgere contro le deliberazioni invalide, e non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni, ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società.

Al socio accomandatario spetta il diritto di tutelare la partecipazione alla società, mentre la tutela del patrimonio sociale spetta alla società che, quindi, dovrà attivarsi per tutelarsi da e contro i terzi. Inoltre, con specifico riferimento all’azione di invalidità, spetta alla società, e non al socio, la legittimazione ad agire per la nullità del contratto concluso da una s.a.s., in ragione della distinzione tra il patrimonio della società (che non è, nemmeno pro quota, oggetto di un diritto del socio e che è relativamente insensibile alle pretese dei creditori dello stesso) e il patrimonio individuale del socio (che, all’opposto, non risponde dei debiti della società), il diritto del socio accomandante all’integrità della propria quota è tutelabile solo sul piano dei rapporti interni e non anche nei rapporti con i terzi. Conseguentemente, rispetto al potere di agire in giudizio, a nulla rileva la responsabilità illimitata del socio accomandatario di s.a.s, attenendo tale profilo ad un ambito diverso da quello del diritto all’azione per la tutela del patrimonio sociale.

Il dolo rileva quale causa di annullamento del contratto unicamente quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del “deceptus”, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c.; in particolare, ricorre il “dolus malus” sole se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto e idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza.

In caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata ad un prezzo non corrispondente al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell’azione non rientra tra le qualità di cui all’art. 1429, n. 2), c.c., relativo all’errore essenziale.

Data Sentenza: 21/06/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro: RG 14481 / 2021
Allegato:
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Data: 08/05/2026
Massima a cura di: Antonio Bramanti
Antonio Bramanti

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze. Ha conseguito un LLM in International Financial Law presso il King’s College London. Attualmente collabora con Deloitte Legal, dove svolge attività di assistenza e consulenza legale nell’ambito di operazioni di fusioni e acquisizioni, corporate finance, private equity, nonché su tematiche attinenti alla corporate governance e alla contrattualistica d’impresa.

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