Il potere giudiziale di sostituirsi all’assemblea nella nomina del liquidatore (o dei liquidatori) riveste carattere eccezionale rispetto all’ordinario potere dell’assemblea dei soci di provvedere alla nomina e, quindi, non è configurabile un’applicazione dell’istituto laddove la mancata nomina non si debba all’inerzia dell’assemblea, bensì alla mera difficoltà di individuare professionisti idonei a ricoprire l’incarico di liquidatore.