La mera iscrizione presso il registro delle imprese, senza la dimostrazione di una concreta operatività sul mercato, non può dare luogo a violazione dell’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 c.c., trattandosi di un dato formale che nulla dice sull’effettivo svolgimento di un’attività autonoma e concorrente da parte del prestatore di lavoro.
La capacità distintiva della ditta è valutata con minor rigore rispetto ad altri segni distintivi. Sono quindi tutelabili ditte che poco si discostano da una denominazione di genere al pari di quelle che, pur originariamente prive del requisito della distintività, lo abbiano acquisito a seguito della notorietà conseguita sul mercato con il passare del tempo, qualora si ritenga che il pubblico identifichi il segno con una realtà imprenditoriale ben determinata.
Quanto al giudizio di confondibilità tra ditte, esso ricalca quello in materia di marchi, sicché occorre procedere ad un vaglio incentrato sul risultato percettivo che l’insieme degli elementi grafici e fonetici nella loro globale composizione può determinare nella clientela di normale diligenza e attenzione.