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Tribunale di Cagliari, 1 Aprile 2025

Sulla revoca cautelare ex art. 700 c.p.c. dell’amministratore di s.n.c.

Tribunale di Cagliari, 1 Aprile 2025
Sulla revoca cautelare ex art. 700 c.p.c. dell’amministratore di s.n.c.

Alle società in nome collettivo è applicabile la disposizione, dettata per le società semplici, dell’art. 2259, terzo comma, cod. civ., che consente al singolo socio di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell’amministratore.

La revoca giudiziale dell’amministratore di una società di persone può essere disposta unicamente per “giusta causa”, in presenza di comportamenti dell’amministratore che rendano non più possibile, nell’interesse della società, la prosecuzione del rapporto gestorio. La giusta causa rilevante ai sensi dell’art. 2259 c.c. per la revoca di un amministratore di società di persone abbraccia, da un lato, tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza stessa dell’impresa collettiva ed il suo funzionamento nonché, dall’altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi.

Integra una giusta causa di revoca anche il comportamento tenuto dall’amministratore che abbia utilizzato denaro della società per fini personali, ovvero che abbia omesso la puntuale annotazione dei prelievi effettuati, o che abbia distratto, a proprio vantaggio, somme destinate alla società amministrata.

L’orientamento prevalente in giurisprudenza ammette, poi, l’esperibilità di tale rimedio mediante lo strumento di cui all’art. 700 c.p.c., essendo finalizzato a fornire una tutela immediata ed urgente in favore della società, che potrebbe essere irrimediabilmente pregiudicato dall’attesa dell’instaurazione del giudizio di merito. Lo strumento in questione è infatti coerente con la previsione di cui all’art. 2259 co. 3 c.c. e costituisce l’unico rimedio concreto in via cautelare a tutela della società di persone, non essendo applicabile per analogia l’art 2409 c.c. a tali enti, che si reggono sulla fiducia reciproca dei soci e sul mantenimento della loro autonomia decisionale. A conferma di tale conclusione deve aggiungersi che, se venisse esclusa l’ammissibilità dello strumento di cui all’art. 700 c.p.c., si consentirebbe all’amministratore in carica di continuare a gestire la società senza vincoli di sorta anche laddove vi siano fondati motivi per dubitare della correttezza del suo operato.

 

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 01/04/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Luca Angioi
Registro: RG 66 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/01/2026
Massima a cura di: Pier Paolo Avanzini
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