Non vi è dubbio che il rappresentante comune degli obbligazionisti possa e debba esercitare tutti e soli i poteri di cui all’art. 2418 c.c., ma è anche corretto ritenere che tra questi sia ricompreso il potere di chiedere la consegna dei titoli rappresentativi del prestito azionario, che è certo un aspetto della tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti (siano essi uno o più).