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Tribunale di Bologna, 9 Luglio 2024

Il periculum in mora deve essere sempre allegato e provato dalla parte

Tribunale di Bologna, 9 Luglio 2024
Il periculum in mora deve essere sempre allegato e provato dalla parte

Non sussiste pericolo nel ritardo, quando non sono segnalati cali di fatturato e non vi è una interferenza significativa nelle attività del concorrente, specie se  il pericolo nemmeno sia stato allegato in modo preciso.

La tendenza di anticipare una decisione di merito col ricorso ai procedimenti cautelari (particolarmente diffusa nella materia di autore ed industrialistica, in ragione del vorticoso mutare delle tecnologie e delle esigenze di celerità di questo settore dell’economia), pur dovendosi comprendere, non può spingersi fino al punto di ammettere l’uso del mezzo cautelare per “aver ragione” in tempi più rapidi del merito; occorre pur sempre una situazione di pericolo nel ritardo, pur con una applicazione non raggelante del requisito stesso.

La mancanza anche di uno dei requisiti della cautela (periculum in mora; fumus boni iuris) è già sufficiente per il rigetto della istanza; è infatti noto che occorre la presenza di entrambi i requisiti; mancando uno dei quali, la istanza cautelare va rigettata.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 09/07/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco d'Orazi
Registro: RG 5277 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 27/02/2026
Massima a cura di: Alfredo Buccella
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