Nel procedimento di determinazione giudiziale del valore della quota sociale ai sensi dell’art. 2473 c.c., il controllo del giudice sulla relazione dell’esperto non può estendersi a profili valutativi tecnici, salvo il caso in cui la stima risulti manifestamente iniqua o erronea ai sensi dell’art. 1349 c.c. Eventuali vizi della valutazione devono essere esaminati in sede contenziosa, restano preclusa una loro disamina in sede di volontaria giurisdizione.
Il compenso dell’esperto, quale ausiliario del giudice ex art. 68 c.p.c., deve essere liquidato dal giudice secondo le modalità previste dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, trattandosi di spesa processuale in senso lato.