La sola istituzione formale in veste di liquidatore di una società è sufficiente a riconoscere il dovere di adempiere agli obblighi derivanti dalla posizione assunta.
La revoca in via cautelare – per giusta causa – del liquidatore avviene in ottica di anticipazione degli effetti dell’azione di merito ex art. 2487 co. 4 c.c. quando sussistono i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il primo requisito può essere relativo al diritto che il liquidatore realizzi la liquidazione del patrimonio sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico. Il secondo requisito necessario per poter esperire un’azione in via cautelare si rileva nel rischio, attuale e concreto, di reiterazione delle condotte costituenti il fumus boni iuris e quindi il presupposto legittimante l’azione anche nel merito. Nel caso della revoca del liquidatore, si tratta del rischio di subire un pregiudizio irreparabile poiché diretto a causare o aggravare l’insolvenza della società.