Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata è opportuno non prevedere la partecipazione del giudice a quo al collegio competente per la decisione sul reclamo immediato avverso l’ordinanza di estinzione proposto ai sensi dell’art. 178 c.p.c.
L’art. 291 c.p.c. fa conseguire l’estinzione del processo all’omesso rispetto del termine perentorio assegnato per la rinnovazione della notifica e non all’omessa produzione della relativa prova, ove il termine sia stato rispettato, fermo restando l’onere dell’interessato di comprovare il corretto assolvimento dell’obbligo onde consentire l’attività di controllo del Giudice.