Il diritto di controllo del socio non amministratore di società a responsabilità limitata, previsto dall’art. 2476, secondo comma, c.c., ha natura di diritto potestativo esercitabile in ogni momento, anche nella fase di liquidazione, in funzione di qualsiasi prerogativa spettante al socio, senza bisogno che venga dichiarato il fine a cui il controllo è diretto; in tal modo, il socio è messo nelle condizioni di potersi determinare con cognizione di causa in merito al successivo esercizio di altri diritti sociali e facoltà a lui spettanti, come il diritto di voto e di recesso, o anche eventualmente all’esperimento di un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori o di tutelarsi rispetto agli abusi della maggioranza.
Il diritto di controllo comprende sia la facoltà di ottenere in ogni momento notizie sullo svolgimento degli affari sociali sia il potere di consultare direttamente o avvalendosi di professionisti di fiducia non solo i libri obbligatori come il libro giornale, il libro degli inventari, il registro IVA, i libri delle decisioni dei soci, i libri degli amministratori, ma anche in generale e senza limiti tutta la documentazione relativa all’amministrazione ivi compresa la corrispondenza, le fatture, la documentazione bancaria, i contratti, gli atti giudiziari; al diritto di consultazione è associato il diritto di estrarre copia a proprie spese.
Il diritto di controllo trova il proprio limite nel rispetto del canone di buona fede oggettiva e nel divieto di abuso del diritto: è illegittimo l’esercizio del diritto di consultazione rivolto a fini diversi da quelli strettamente informativi, ovvero finalizzato a ingerenze nell’attività gestoria con intento di turbativa o a osteggiare l’attività sociale. Allo stesso modo, è contraria a buona fede la richiesta di informazioni per fini antisociali, così come è abusiva la condotta del socio che eserciti il controllo in modo contrastante con l’interesse sociale.
In sede di tutela cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. finalizzata all’esercizio del diritto di controllo ex art. 2476 comma 2 c.c., il periculum in mora sussiste per il solo fatto dell’ingiustificato protrarsi della situazione di impossibilità di accesso alla documentazione sociale, poiché il ritardo lede di per sé il diritto di controllo del socio sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi, sia endosocietari sia giudiziari.
In tema di vantaggi compensativi nell’ambito di gruppi societari, l’appartenenza della società a un gruppo non è di per sé sufficiente a giustificare operazioni che ledano il patrimonio dell’ente a vantaggio di altre società del gruppo. Grava sull’amministratore l’onere di allegare e provare gli ipotizzati benefici indiretti connessi al vantaggio complessivo del gruppo e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell’operazione compiuta; in difetto, non possono considerarsi compensabili i pregiudizi che comportino il venir meno della liquidità necessaria alla sopravvivenza della società.