I provvedimenti emessi a norma dell’art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione, privi di carattere contenzioso, in quanto volti al riassetto amministrativo e contabile della società e non alla risoluzione di interessi contrastanti. In tale quadro, la denunzia dei soci assolve soltanto alla funzione di segnalare l’esistenza di irregolarità più o meno gravi nella gestione sociale, allo scopo di consentire l’adozione di provvedimenti (che la norma definisce “cautelari” e che possono assumere il più vario contenuto) destinati esclusivamente al risanamento amministrativo della società, indipendentemente da qualsiasi conflitto di posizioni soggettive che al riguardo si siano determinate.
Ai sensi dell’art. 2409 c.c., i presupposti per l’accoglimento della denuncia sono: a) l’esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione, da parte degli amministratori, dei doveri su di loro gravanti; b) il possibile danno alla società o ad una o più società controllate derivante dalle irregolarità nella gestione, con conseguente irrilevanza dell’eventuale danno arrecato a soci o terzi; c) l’attualità delle gravi irregolarità denunziate e rilevanti, non potendo procedersi all’adozione di alcun provvedimento nell’ipotesi in cui le stesse abbiano esaurito i propri effetti.
La giurisprudenza assolutamente prevalente è concorde nell’affermare che l’art. 2409 c.c. sia applicabile anche nel caso delle società in house, come emerge dalla espressa previsione di cui all’art. 13 d.lgs., n. 175/2016.
Il procedimento regolato dall’art. 2409 c.c. non può essere utilizzato per conseguire fini diversi da quelli previsti dalla legge, o per ottenere risultati raggiungibili con l’esercizio di altre azioni: con la denuncia al Tribunale non può essere richiesta la revoca definitiva di un amministratore già rimosso in via cautelare. Il procedimento di volontaria giurisdizione, ex art. 2409 c.c., non può essere considerato il giudizio di merito della revoca cautelare degli amministratori ex art. 2476 c.c., che invece è necessariamente contenzioso; in simili ipotesi, peraltro, difetta anche il presupposto imprescindibile dell’attualità del pregiudizio.
Il procedimento regolato dall’art. 2409 c.c. deve riguardare irregolarità connotate dal requisito dell’attualità, mentre risultano irrilevanti quei fatti, seppur gravi, i cui effetti siano venuti meno: il controllo giudiziario de quo si colloca temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto.
L’intervento del Tribunale può essere altresì richiesto, ai sensi del terzo comma ex art. 2409 c.c., anche nelle ipotesi in cui gli altri soci abbiano mutato – in pendenza di giudizio – l’organo gestorio e/o i suoi membri a fini elusivi; esigenza che non sussisterebbe nell’ipotesi in cui il socio ricorrente abbia nel frattempo mutato la compagine amministrativa, venendo meno l’esigenza dell’intervento giudiziario.