La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia, che devolve ad arbitri rituali le controversie tra socio e società aventi ad oggetto diritti disponibili, comporta l’incompetenza del giudice ordinario anche quando l’attore, già escluso dalla compagine sociale, agisca chiedendo la nullità o la risoluzione di convenzioni urbanistiche, ove tali domande siano strettamente connesse a pretese restitutorie e creditorie derivanti dal rapporto sociale. Infatti, la perdita della qualità di socio non esclude l’operatività della clausola arbitrale, quando la controversia riguarda crediti conseguenti all’esclusione.